Statuti

Articolo 1: Scopo

 La Swiss Coaching Association (S-C-A) è l’associazione svizzera dei coach professionisti. In quanto associazione professionale e di categoria, la S-C-A si prefigge:

  • La rappresentanza degli interessi legati alla professione e alla politica professionale.
  • L’instaurazione e il riconoscimento del coaching come consulenza globale di processo rivolta a singoli, gruppi, team e organizzazioni nel settore della formazione svizzero.
  • La promozione della reputazione e delle qualifiche dei coach e dei consulenti di processo in Svizzera.
  • L’offerta di sostegno ai membri, agli istituti di formazione, alle organizzazioni e ai singoli individui dell’economia e della società come interlocutore e partner di cooperazione nei settori del coaching e della consulenza di processo.
  • la professionalizzazione e la garanzia della qualità del coaching come consulenza di processo e la corrispondente promozione e sviluppo nella pratica, nella ricerca e nell’insegnamento, nell’istruzione e nella formazione a livello nazionale e internazionale.
Articolo 2: Basi legali

La S-C-A è un’associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice civile svizzero (CC). La sede è presso il domicilio del presidente in carica.

Articolo 3: Organi

3.1. Assemblea generale
L’AG è l’organo supremo della S-C-A. Essa è composta dai soci attivi, passivi e onorari e si riunisce almeno una volta all’anno. L’AG ordinaria è convocata dal Comitato di direzione per iscritto con almeno 14 giorni di anticipo, con l’indicazione delle trattande. Se l’AG è convocata nel rispetto dei termini, essa può deliberare sulle trattande all’ordine del giorno. Tutte le elezioni e le votazioni hanno luogo a maggioranza semplice. La convocazione di un’AG straordinaria può essere richiesta in qualsiasi momento al Comitato di direzione da un quinto dei soci. Al Comitato di direzione devono essere indicate le trattande all’ordine del giorno.
L’AG ordinaria deve contemplare le seguenti trattande: relazione annuale del Comitato di direzione, relazione di cassa, relazione del revisore dei conti, discarico al Comitato di direzione, operazioni di elezione negli anni di elezione. I membri proposti per l’elezione a una carica non hanno diritto di voto nell’elezione che li riguarda.
Il presidente della S-C-A dirige l’assemblea generale. Negli anni di elezione, l’AG designa un presidente del giorno per l’esecuzione delle operazioni di elezione.

3.2. Comitato di direzione
Il Comitato di direzione rappresenta la S-C-A all’esterno e ne gestisce le attività. La competenza finanziaria del Comitato di direzione è disciplinata nei rispettivi bilanci adottati dall’AG. Il Comitato di direzione è eletto per un periodo di carica di tre anni. È possibile una rielezione dopo la scadenza del periodo di carica.
Il Comitato di direzione è composto da tre a sette membri. Fatta eccezione per il Presidente, che è nominato dall’AG, il Comitato di direzione si costituisce autonomamente.

3.3. Revisori
L’Assemblea generale elegge due membri attivi per un periodo di carica di tre anni come revisori dei conti. I revisori dei conti verificano l’attività del Comitato di direzione e il conto annuale e fungono da scrutatori in occasione dell’AG. Essi formulano una proposta circa l’approvazione del conto annuale e il discarico al Comitato di direzione. Ai revisori non può essere contemporaneamente assegnato un mandato nel Comitato di direzione. È possibile una rielezione dopo la scadenza del periodo di carica.

Articolo 4: Qualità di socio

4.1. Soci attivi
Les membres actifs ordinaires sont des personnes physiques qui remplissent les critères d’admission à la qualité de membre. Les critères d’admission en tant que membre actif sont déterminés par le conseil d’administration (article 3.2) et consignés par écrit. Elles sont publiées sur le site Internet de la S-C-A.

Les formes d’adhésion suivantes sont possibles:

  • Double affiliation S-C-A/Swiss Leaders (demande via S-C-A ou Swiss Leaders)
  • Adhésion individuelle S-C-A (demande via S-C-A)
  • Adhésion individuelle à la formation (demande via S-C-A)

Les membres s’engagent à assister si possible à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la S-C-A.

4.2. Soci passivi
I soci passivi sostengono la S-C-A con una quota annuale stabilita dall’AG. Essi hanno accesso a tutti gli eventi della S-C-A, ma non hanno diritto di voto o di elezione all’AG. Il pagamento della prima quota è considerato come adesione, con riserva di accettazione da parte del Comitato di direzione.

4.3. Soci onorari
I membri onorari sono persone che si sono resi meritevoli nei confronti della S-C-A. Essi sono nominati dall’AG e sono eleggibili ai sensi degli art. 3.2. e 3.3, a condizione di essere stati soci attivi. I soci onorari non possono essere tenuti al versamento di una quota.

Articolo 5: Finanze/Quota sociale

La S-C-A si finanzia con le quote sociali e altre devoluzioni finanziarie. La quota sociale è stabilita dall’AG.

Articolo 6: Entrate e uscite

6.1. Adesioni
Chi desidera aderire alla S-C-A come socio attivo deve inoltrare il modulo di adesione al Comitato di direzione e contemporaneamente pagare la quota annuale pro rata. Alla successiva riunione del Comitato di direzione, il membro è ammesso alla S-C-A e da quel momento in poi gli spetta il diritto di voto e di elezione. Sottoscrivendo il modulo di adesione, il socio riconosce gli statuti della S-C-A.

6.2. Dimissioni
Le dimissioni sono possibili solo alla fine di un anno civile e devono essere presentate per iscritto al Comitato di direzione: data di riferimento è il 31 dicembre. Le dimissioni sono valide a solo se a quel momento non sussistono debiti tra il socio e la S-C-A. ll Comitato di direzione decide nel merito di eventuali deroghe a queste disposizioni.

6.3. Espulsione
Possono essere esclusi dall’AG i soci che agiscono deliberatamente contro la S-C-A e contravvengono allo scopo dell’associazione o
che si esprimono pubblicamente contro la S-C-A, i suoi soci e i suoi organi. la decisione dell’AG è definitiva e non può essere impugnata dinnanzi a un tribunale pubblico.

6.4. Modifica della scheda associativa durante l’anno
Questi sono possibili in consultazione con l’ufficio (ad es. da membro in formazione a singolo membro). Le condizioni di Swissleaders sono fondamentali.

Articolo 7: Disposizioni finali

Una risoluzione è stata approvata su questi statuti nella riunione inaugurale del 22 gennaio 2001 preso. Entrano in vigore immediatamente.
Rivisto in occasione dell’Assemblea dell’11 luglio 2008, Articolo 4.1: Adesione attiva
Rivisto al GM 25 gennaio 2013. Articolo 1: Finalità
Rivisto in occasione dell’assemblea del 23 marzo 2021, vari articoli aggiornati
Rivisto in occasione dell’Assemblea del 20 aprile 2023, nuovo articolo 6.4 Variazione nell’anno
modulo d’iscrizione
Burgdorf, 20 aprile 2023

 

Murgenthal, 25 gennaio 2013

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